Meta torna davanti a un tribunale statunitense per il modo in cui tratta i volti degli utenti. Una causa collettiva proposta presso la corte federale di Chicago sostiene che il gruppo abbia estratto dati biometrici da fotografie pubblicate su Facebook e Instagram, o caricate nei suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa, senza un’informativa e un consenso adeguati. Secondo l’accusa, quel materiale sarebbe stato impiegato su due fronti: l’addestramento di modelli per la creazione di immagini e lo sviluppo di NameTag, una funzione di riconoscimento facciale non ancora lanciata per gli occhiali smart di Meta.

I ricorrenti sono Francisco Alvarez e suo figlio, residenti in Illinois, oltre a Jeremy Wahl e alla figlia di 10 anni, residenti in California. La causa non è ancora una class action certificata: i legali chiedono tuttavia di rappresentare persone in Illinois, California e nel resto degli Stati Uniti le cui immagini siano finite su Facebook, Instagram oppure nei prompt dei prodotti generativi di Meta dal 4 settembre 2021 in poi. La platea potenziale, secondo il ricorso, potrebbe comprendere milioni di individui.

Meta respinge le contestazioni. In una dichiarazione a Wired, un portavoce ha definito la causa priva di fondamento e ha detto che l’azienda è stata trasparente sull’uso delle informazioni per costruire e migliorare i prodotti AI. Quanto a NameTag, Meta sottolinea che nessun prodotto è arrivato agli utenti e che non è stata presa una decisione definitiva sull’eventuale rilascio. Il gruppo ribadisce inoltre di non stare costruendo un database facciale universale.

La contestazione ruota attorno a ciò che una foto può rivelare

La questione non riguarda semplicemente l’uso di immagini disponibili su un social network. Il ricorso sostiene che, analizzando i volti nelle fotografie, Meta avrebbe ottenuto identificatori biometrici: informazioni che possono essere trasformate in rappresentazioni matematiche del viso, spesso chiamate faceprint, e utilizzate per confrontare un volto con altri ritratti. In stati come l’Illinois, dove è in vigore il Biometric Information Privacy Act (BIPA), la raccolta e l’impiego di dati di questo tipo sono soggetti a obblighi specifici.

La norma dell’Illinois richiede, tra l’altro, un consenso informato prima della raccolta di identificatori biometrici e prevede rimedi economici rilevanti in caso di violazioni. I querelanti invocano fino a 5.000 dollari per ciascuna violazione intenzionale o temeraria, oppure il danno effettivo se superiore; per le violazioni colpose la richiesta può arrivare a 1.000 dollari per episodio. Alle pretese basate sulla legislazione dell’Illinois si aggiungono contestazioni fondate sulle norme californiane e richieste di misure correttive.

Per i ricorrenti, il passaggio contestato sarebbe avvenuto senza che le persone ritratte avessero avuto modo di sapere che le loro foto potevano servire a ricavare una firma biometrica. È una distinzione cruciale: una fotografia può essere caricata da un familiare, un amico o un altro utente e includere persone che non hanno scelto di pubblicare quel contenuto, né di aderire a un programma di riconoscimento facciale.

Il collegamento con NameTag resta da dimostrare

NameTag è al centro della parte più delicata del caso, ma anche di quella con i maggiori elementi ancora da chiarire. A giugno Wired aveva riferito di codice nascosto nell’app di supporto agli occhiali AI di Meta, scaricata oltre 50 milioni di volte. L’analisi indicava un sistema progettato per convertire i visi inquadrati dagli occhiali in firme biometriche e confrontarle con dati presenti sul telefono dell’utente; quel database poteva ricevere aggiornamenti da Meta.

La funzione, però, non risultava attiva per il pubblico. E soprattutto non era stato possibile stabilire l’origine dei dati biometrici sui quali avrebbe potuto basarsi il confronto. La nuova denuncia avanza l’ipotesi che i faceprint possano derivare dalle immagini conservate sulle piattaforme del gruppo. A sostegno richiama informazioni secondo cui dipendenti Meta avrebbero descritto una capacità di riconoscimento collegata alle relazioni sulla piattaforma o agli account Instagram pubblici, oltre a un brevetto aziendale relativo alla comparazione con foto profilo e altre immagini detenute da Meta.

Non si tratta, allo stato, di una prova giudizialmente accertata. Lo stesso ricorso ammette che l’azienda non ha rivelato quali fotografie siano state effettivamente utilizzate per produrre dati biometrici e che l’informazione è nelle disponibilità di Meta. Il procedimento servirà anche a stabilire se i documenti e i sistemi interni dell’azienda confermino o smentiscano questa ricostruzione.

La posizione di Meta è netta sul piano pubblico: non esisterebbe un archivio facciale centralizzato e universale. Resta però aperto il tema delle condizioni operative di un’eventuale funzione NameTag, incluse l’adesione volontaria, la permanenza dei dati e i meccanismi con cui i volti potrebbero essere associati a informazioni disponibili online. Sono aspetti particolarmente sensibili per un prodotto che porterebbe la fotocamera fuori dallo schermo dello smartphone e nell’ambiente quotidiano.

I modelli generativi allargano il perimetro della causa

La denuncia coinvolge anche Emu e Muse Image, i sistemi di generazione visiva di Meta. L’azienda ha già spiegato di avere addestrato Emu con grandi quantità di immagini e testi provenienti da Facebook e Instagram; il chief product officer Chris Cox ha indicato in passato l’ampiezza dei contenuti delle piattaforme come un vantaggio competitivo per l’AI del gruppo.

Per i querelanti, tuttavia, l’addestramento non può essere considerato soltanto come elaborazione di contenuti: quando nelle immagini compaiono persone identificabili, il processo potrebbe implicare la raccolta o l’analisi di elementi biometrici. Questa è la tesi che Meta contesterà, e che il giudice dovrà valutare alla luce delle tecnologie effettivamente usate e delle informative fornite agli utenti.

Muse Image aveva già attirato attenzione nel corso dell’estate perché permetteva di generare immagini partendo dagli account Instagram pubblici di altre persone. Meta aveva ritirato quella possibilità dopo pochi giorni, riconoscendo di avere sbagliato valutazione. L’episodio non prova da solo le accuse della causa, ma offre il contesto di un prodotto in cui il confine tra contenuti pubblici, identità delle persone e strumenti generativi è diventato immediatamente concreto.

La linea difensiva più probabile ruoterà attorno alla distinzione tra l’uso di contenuti per migliorare sistemi AI e la creazione di identificatori biometrici regolati dalle leggi citate. Sarà altrettanto importante capire se un modello capace di elaborare volti produca o conservi dati riferibili ai singoli individui, e con quale finalità. Nel dibattito sull’AI generativa, infatti, il diritto d’autore ha finora occupato gran parte della scena; i dati biometrici introducono un rischio diverso, perché riguardano caratteristiche personali difficili o impossibili da modificare.

Un precedente che rende il caso più rilevante

Meta conosce già il peso della legislazione dell’Illinois. Nel 2020 la società aveva accettato di pagare 650 milioni di dollari per chiudere una precedente disputa relativa al tagging facciale su Facebook. Quel contenzioso aveva riguardato la funzione che suggeriva l’identità delle persone nelle foto e aveva contribuito a definire il BIPA come una delle norme statunitensi più incisive per le aziende digitali che operano con riconoscimento facciale.

Il nuovo procedimento nasce però in un contesto tecnologico differente. Non si discute soltanto di un suggerimento associato a una foto già pubblicata, ma della possibilità che lo stesso patrimonio di immagini alimenti modelli capaci di generare nuovi contenuti e, secondo l’accusa, strumenti di identificazione destinati a dispositivi indossabili. Se la causa supererà le prime fasi, l’eventuale discovery potrebbe fornire dettagli finora non pubblici su dataset, procedure interne e architetture di riconoscimento.

Per Meta il contenzioso arriva mentre le grandi piattaforme cercano di trasformare l’enorme archivio di foto, video e interazioni accumulato in anni di attività in un vantaggio nell’intelligenza artificiale. Per utenti e regolatori, invece, il caso pone un limite potenzialmente decisivo: la disponibilità di una foto su un social non chiarisce automaticamente quali usi biometrici possano essere fatti di quel volto. La risposta, per ora, dipenderà dall’esame delle prove e dalle decisioni della corte federale di Chicago.

Fonti