La manovra per il 2027 modifica il modo in cui gli assegni pensionistici saranno adeguati all’inflazione e, nello stesso tempo, mette da parte risorse per future misure di uscita dal lavoro. I due interventi hanno un grado di concretezza molto diverso: la revisione della perequazione è già delineata nel testo bollinato della legge di bilancio, mentre il capitolo della flessibilità previdenziale è per ora affidato a un fondo e a un successivo provvedimento legislativo.

La scelta più immediata riguarda la protezione del potere d’acquisto. L’adeguamento pieno alla dinamica dei prezzi viene riconosciuto soltanto alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Assumendo il minimo indicato nel provvedimento, pari a 611,85 euro mensili, la soglia corrisponde a 2.447,40 euro lordi. Al di sopra di quel livello la rivalutazione non sparisce, ma viene applicata in percentuali via via inferiori rispetto all’inflazione rilevata.

Per la finanza pubblica è un meccanismo che concentra la spesa per la perequazione sugli assegni bassi e medio-bassi. Per chi riceve prestazioni più elevate, invece, comporta un recupero solo parziale dell’aumento del costo della vita: l’effetto reale dipenderà dal tasso di inflazione che sarà utilizzato per l’adeguamento, dato che non è fissato da queste fasce. Più l’inflazione sarà alta, più risulterà evidente la distanza fra la crescita dei prezzi e quella dell’assegno.

Le cinque fasce oltre la soglia

Il sistema disegnato dalla manovra prevede cinque livelli di riduzione, dopo la fascia coperta al 100%. Fino a cinque volte il minimo INPS, ossia fino a 3.059,25 euro lordi, l’indicizzazione sarà pari all’85% dell’inflazione. Fra cinque e sei volte il minimo, quindi fino a 3.671,10 euro, scenderà al 53%. Per gli importi compresi tra sei e otto volte il minimo, fino a 4.894,80 euro, la quota riconosciuta sarà del 47%.

La compressione diventa più marcata nelle fasce superiori. Fra otto e dieci volte il minimo, cioè fino a 6.118,50 euro mensili lordi, la percentuale di rivalutazione prevista è del 37%. Oltre dieci volte il trattamento minimo, infine, l’adeguamento si ferma al 32% dell’inflazione. In altri termini, per gli assegni oltre questa soglia verrebbe trasferito in pensione meno di un terzo della variazione dei prezzi presa a riferimento.

  • fino a 2.447,40 euro lordi: rivalutazione al 100%;
  • fino a 3.059,25 euro: 85%;
  • fino a 3.671,10 euro: 53%;
  • fino a 4.894,80 euro: 47%;
  • fino a 6.118,50 euro: 37%;
  • oltre 6.118,50 euro: 32%.

Le soglie non vanno lette guardando a una sola pensione. Il testo fa riferimento ai trattamenti pensionistici percepiti complessivamente, perciò conta la somma delle prestazioni intestate alla stessa persona. È un passaggio rilevante per chi affianca alla pensione diretta una reversibilità, una prestazione di invalidità o altri assegni. Un pensionato con 2.500 euro di pensione maturata con il proprio lavoro e 800 euro di reversibilità, per esempio, raggiunge un totale di 3.300 euro: ai fini dell’individuazione della fascia non viene considerata separatamente ciascuna prestazione.

Questa impostazione amplia la platea coinvolta dalle aliquote ridotte rispetto a un calcolo che guardasse ai singoli assegni. Non significa che ogni pensionato con più trattamenti abbia un reddito disponibile equivalente a quello di chi riceve un solo assegno dello stesso importo, ma è il criterio scelto per definire il livello della perequazione. Per le famiglie interessate, la verifica dovrà quindi partire dal totale lordo delle pensioni mensili e non solo dalla prestazione principale.

Un fondo da 850 milioni l’anno, non una nuova quota già operativa

L’altra novità è il fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro. La dotazione indicata è di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, per un totale di 2,55 miliardi nel triennio. Le risorse sono destinate a finanziare interventi che dovranno essere definiti in seguito: il perimetro contempla misure rivolte a persone in difficoltà e possibili interventi sugli ammortizzatori sociali, oltre alle formule di accompagnamento all’uscita.

Il fondo non introduce dunque automaticamente una nuova “Quota 100”. È piuttosto un contenitore finanziario che lascia aperta una scelta politica e tecnica. La Lega punta a utilizzarlo per una formula di pensionamento anticipato, mentre Forza Italia ha indicato come priorità il rafforzamento delle pensioni minime. Finché non arriverà il provvedimento successivo, non si conosceranno requisiti definitivi, platea, finestre di decorrenza, eventuali limiti di spesa né il modo in cui le due linee possano essere conciliate.

Tra le ipotesi emerse c’è la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni con 36 anni di contribuzione piena anche per lavoratori che hanno iniziato prima del 1° gennaio 1996 e che rientrano oggi nel sistema misto. L’accesso sarebbe subordinato a un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno. È una condizione decisiva, perché trasforma una misura di anticipo in una scelta con un possibile costo permanente sull’importo della pensione.

Il ricalcolo contributivo tende infatti a riflettere strettamente quanto è stato versato nell’arco della carriera e il momento in cui si smette di lavorare. Per chi ha retribuzioni contenute o percorsi lavorativi discontinui, anticipare l’uscita e rinunciare alla quota calcolata con il sistema retributivo o misto può tradursi in un assegno più basso. La convenienza può essere diversa per chi ha accumulato molti contributi e ha avuto stipendi più elevati, ma senza parametri definitivi non è possibile trasformare l’ipotesi in simulazioni affidabili.

La manovra sposta il confronto sulle scelte individuali

Nel complesso, il disegno della manovra agisce su due piani. Da una parte contiene la crescita della spesa previdenziale legata all’inflazione, limitando l’indicizzazione degli assegni oltre quattro volte il minimo. Dall’altra accantona risorse per affrontare il tema della permanenza al lavoro di chi si avvicina alla pensione, senza fissare ancora una nuova via di uscita generalizzata.

Per pensionati e lavoratori prossimi ai requisiti, il calendario delle decisioni conta quanto le cifre stanziate. Le regole sulla rivalutazione incidono sugli assegni dal 2027 e consentono già di individuare la fascia di appartenenza, pur senza conoscere l’entità in euro dell’aumento. Sul fronte delle uscite anticipate, invece, resta da attendere il provvedimento che dovrà trasformare il fondo in norme operative. Solo allora sarà possibile capire se l’eventuale anticipo a 64 anni sarà confermato, chi potrà usarlo e quale riduzione comporterà sull’assegno futuro.

La distinzione è essenziale anche nel dibattito pubblico: il fondo da 2,55 miliardi certifica una copertura potenziale per interventi futuri, ma non equivale a un diritto pensionistico già riconosciuto. La legge di bilancio definisce una direzione — maggiore selettività nella rivalutazione e risorse dedicate alla flessibilità — mentre l’equilibrio concreto tra tutela dei redditi pensionistici, sostegno alle uscite e sostenibilità dei conti verrà deciso nei passaggi successivi.

Fonti